IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 333/2003 del R.G./S.A., avente ad oggetto opposizione a verbale di
accertamento,  tra  Donadio Giacinto, nato a Poggiomarino (Napoli) il
25  gennaio  1952  e residente in Torre Annunziata (Napoli), al Corso
Umberto  I  n. 81,  ricorrente,  comune di Boscoreale, in persona del
sindaco  p.t.,  domiciliato  per  la  carica presso la casa comunale;
nonche':   Comando  Vigili  Urbani  di  Boscoreale,  in  persona  del
comandante  p.t,  dom. to per la carica presso la sede del Comando di
Polizia municipale, opposti.
    Visto:
        che  con  opposizione,  depositata  in cancelleria in data 21
ottobre  2003,  Donadio Giacinto ricorreva, personalmente, avverso il
verbale  di  accertamento  di  violazione (erroneamente indicato come
ordinanza-ingiunzione)  n. 426°/2003/V,  n. prot.  1113/2003,  del 12
giugno  2003, notificato a mezzo posta in data 22 settembre 2003, con
il  quale  i  VV.UU.  di  Boscoreale  gli contestavano che, alla data
suindicata,  alle ore 17,49, aveva violato l'art. 142/ 2-7 del codice
della  strada  in  quanto  «circolava  alla  velocita' di km/h 59,00,
superando  di km/h 9,00 la velocita' massima consentita nel tratto di
strada  percorso  cosi'  come rilevato dall'apparecchiatura Autovelox
104/C - 2»;
        che  agli  atti  manca  il  libretto giudiziario, portante la
cauzione dovuta;
    Rilevato:
        che  la nuova normativa, introdotta dalla legge 214/2003 - in
vigore  dal  13  agosto u.s. - all'art. 204-bis, comma 3, prevede che
all'atto  del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso
la  cancelleria  del  giudice di pace, a pena di inammissibilita' del
ricorso,  una  somma  pari  alla  meta'  del  massimo  edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore e che la somma predetta, in
caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrento;
    Considerato:
        che  la disposizione summenzionata, comparata con le numerose
pronunce  della Corte costituzionale, evidenzia una palese violazione
degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale;
        che  la  predetta violazione introduce nella nostra procedura
il  principio  del  solve  et repete gia' cancellato con sentenza del
giudice delle leggi n. 21 del 1961;
        che  l'obbligo di versare anticipatamente, mediante deposito,
meta' del massimo edittale previsto dalla sanzione inflitta contrasta
con  il  principio  di  eguaglianza perche' favorisce il cittadino in
grado di versare anticipatamente la somma menzionata, che talvolta e'
di  gran  lunga  superiore  alla  stessa sanzione pecuniaria inflitta
dagli  organi accertatori, e penalizza il cittadino che pur ritenendo
di  aver  ragione  non  ha  la possibilita' di depositare la somma in
discorso  (nel  caso  di  presunte violazioni dell'art 176/19 si deve
effettuare   un   deposito   pari   ad   Euro 3.253,42   -  nel  caso
dell'art. 175/15 si deve effettuare un deposito pari ad Euro 688,27 -
nel  caso dell'art. 169/8 si deve effettuare un deposito pari ad Euro
688,27);
        che  tali considerazioni sono tali da giustificare la censura
anche  ex  art. 24  della  Carta  costituzionale  in  quanto ledono o
limitano  il  diritto di agire in giudizio garantito a tutti; diritto
che non puo' essere condizionato al versamento di una cauzione;
        che  nel  caso in esame il legislatore non ha previsto alcuna
deroga;
        che l'onere di versare la cauzione previsto dall'art. 204-bis
del  nuovo  codice  della  strada,  resta  estraneo al giudizio in se
stesso,  poiche'  l'unico  onere  fiscale  razionalmente collegato al
giudizio  da promuovere sarebbe quello relativo al pagamento del c.d.
contributo  unificato previsto per le spese degli atti giudiziari, di
cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
        che,  pertanto,  e'  palese  la violazione degli artt. 3 e 24
della Carta costituzionale;