IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 333/2003 del R.G./S.A., avente ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, tra Donadio Giacinto, nato a Poggiomarino (Napoli) il 25 gennaio 1952 e residente in Torre Annunziata (Napoli), al Corso Umberto I n. 81, ricorrente, comune di Boscoreale, in persona del sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la casa comunale; nonche': Comando Vigili Urbani di Boscoreale, in persona del comandante p.t, dom. to per la carica presso la sede del Comando di Polizia municipale, opposti. Visto: che con opposizione, depositata in cancelleria in data 21 ottobre 2003, Donadio Giacinto ricorreva, personalmente, avverso il verbale di accertamento di violazione (erroneamente indicato come ordinanza-ingiunzione) n. 426°/2003/V, n. prot. 1113/2003, del 12 giugno 2003, notificato a mezzo posta in data 22 settembre 2003, con il quale i VV.UU. di Boscoreale gli contestavano che, alla data suindicata, alle ore 17,49, aveva violato l'art. 142/ 2-7 del codice della strada in quanto «circolava alla velocita' di km/h 59,00, superando di km/h 9,00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso cosi' come rilevato dall'apparecchiatura Autovelox 104/C - 2»; che agli atti manca il libretto giudiziario, portante la cauzione dovuta; Rilevato: che la nuova normativa, introdotta dalla legge 214/2003 - in vigore dal 13 agosto u.s. - all'art. 204-bis, comma 3, prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore e che la somma predetta, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrento; Considerato: che la disposizione summenzionata, comparata con le numerose pronunce della Corte costituzionale, evidenzia una palese violazione degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale; che la predetta violazione introduce nella nostra procedura il principio del solve et repete gia' cancellato con sentenza del giudice delle leggi n. 21 del 1961; che l'obbligo di versare anticipatamente, mediante deposito, meta' del massimo edittale previsto dalla sanzione inflitta contrasta con il principio di eguaglianza perche' favorisce il cittadino in grado di versare anticipatamente la somma menzionata, che talvolta e' di gran lunga superiore alla stessa sanzione pecuniaria inflitta dagli organi accertatori, e penalizza il cittadino che pur ritenendo di aver ragione non ha la possibilita' di depositare la somma in discorso (nel caso di presunte violazioni dell'art 176/19 si deve effettuare un deposito pari ad Euro 3.253,42 - nel caso dell'art. 175/15 si deve effettuare un deposito pari ad Euro 688,27 - nel caso dell'art. 169/8 si deve effettuare un deposito pari ad Euro 688,27); che tali considerazioni sono tali da giustificare la censura anche ex art. 24 della Carta costituzionale in quanto ledono o limitano il diritto di agire in giudizio garantito a tutti; diritto che non puo' essere condizionato al versamento di una cauzione; che nel caso in esame il legislatore non ha previsto alcuna deroga; che l'onere di versare la cauzione previsto dall'art. 204-bis del nuovo codice della strada, resta estraneo al giudizio in se stesso, poiche' l'unico onere fiscale razionalmente collegato al giudizio da promuovere sarebbe quello relativo al pagamento del c.d. contributo unificato previsto per le spese degli atti giudiziari, di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; che, pertanto, e' palese la violazione degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale;